COSA FARE DOPO L'ESAME |
PROVA DI ESAME NON SUPERATA Il candidato che non supera la prova d’esame deve ripresentare domanda in marca da bollo da € 14,62 ai fini dell’ammissione ad una nuova sessione. PROVA DI ESAME SUPERATA Al superamento della prova d’esame il candidato riceve dalla commissione giudicante, presso la stessa sede d’esame, una comunicazione scritta di superamento dell’esame appena sostenuto. Tale comunicazione non è il certificato di abilitazione alla pesca sportiva, che viene invece rilasciato solo in un secondo tempo ed è necessario ai fini del rilascio della licenza di pesca. In seguito, per ottenere la licenza di pesca sportiva di tipo A o B il candidato deve presentare all’Ente Tutela Pesca:
Si ricorda che la licenza di pesca sportiva di tipo A o B può essere rilasciata solo a partire dal compimento del quattordicesimo anno di età. Per potere esercitare la pesca sportiva, oltre alle spese associate al rilascio della licenza il pescatore dovrà effettuare il versamento del canone annuo, che sarà potrà essere di tipo:
I bollettini per il versamento del canone annuo vengono rilasciati dagli uffici licenze ETP (http://www.entetutelapesca.it/pagine/orari_uffici_licenza_pesca.htm) all’atto di rilascio della licenza di pesca, in quanto devono riportare il numero della stessa. |